Dop, Igp & Co. Quanto sono noti tra gli italiani?

Secondo un’indagine svolta da ACCREDIA e CONA  gli italiani attribuiscono grande
importanza ai marchi di certificazione di qualità agroalimentare. DOCG, IGP e BIO sono sigle
note alla maggior parte dei consumatori. Un intervistato su tre ne sa addirittura elencare le
caratteristiche. Gran parte degli intervistati ricorda anche su quali prodotti li ha trovati e associa ad
essi una garanzia di affidabilità.
Addirittura, i marchi di certificazione sono variabili importanti per l’acquisto di un prodotto e, nella
considerazione dei consumatori, vengono subito dopo prezzo, marca, tipicità, aspetto nutrizionale,
comodità d’uso e rispetto dell’ambiente.
I marchi sono valutati in modo più favorevole al Sud piuttosto che al Centro e al Nord Italia, ma tra
chi semplicemente li riconosce e chi ne sa elencare le principali caratteristiche la proporzione
regionale è invertita: al Sud e nelle isole (84% di Sicilia e Sardegna) i consumatori dichiarano di
conoscere i marchi più che nelle regioni del Centro Nord (51% di Lazio, 68% di Lombardia e
72% di Emilia Romagna), ma quando si chiedono le caratteristiche certificate dal marchio,
scendono le percentuali di Sicilia (3%) e Sardegna (14%) mentre tendono a salire quelle delle
regioni del Nord (33% della Lombardia, 51% del Lazio e 72% di Emilia Romagna). Questo
vale in particolar modo per sigle come DOP, STG, DOC e IGT, mentre altri marchi, come IGP e
BIO, sono noti in tutto il territorio in maniera costante.
“Gli italiani a tavola – commenta Federico Grazioli presidente di ACCREDIA – non rinunciano
mai alla qualità. Non lo fanno in tempi di crisi e non lo fanno in particolar modo durante le
festività natalizie. Nel settore agroalimentare, peraltro, le competenze e le responsabilità di
ACCREDIA come ente italiano di accreditamento sono fondamentali per garantire non soltanto la
qualità ma anche la sicurezza dei prodotti. Il ruolo di garanzia di ACCREDIA ci ha spinto a
verificare il grado di visibilità dei marchi di certificazione in questo settore per promuovere la loro
conoscenza e ribadirne il ruolo di tutela, anche del made in Italy”.

La generale varianza nella conoscenza dei marchi di tutela in ambito food non stupisce gli esperti
del settore, dal momento che la filiera agroalimentare è costellata di referenze certificate su cui si
trovano, oltre ai marchi relativi alla specificità (DOP, BIO, altre certificazioni di qualità etc.) anche
sigle relative ai sistemi produttivi, all’imballaggio, all’eticità del produttore e via dicendo.

VADEMECUM MARCHI DI QUALITà

alimentare, tutelati a livello europeo, riconoscibili sui pack dei prodotti:
DOP: è uno dei marchi più conosciuti e si riferisce alla Denominazione di
Origine Protetta. E’ un marchio attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti
agricoli o alimentari le cui peculiari caratteristiche qualitative sono strettamente
interdipendenti dalla zona geografica in cui avviene tutto il processo produttivo.
Secondo il regolamento CE 510/06, art. 2 comma 1 a), è “il nome di una regione,
di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare
un prodotto agricolo o alimentare:
— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, — la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un
particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
— la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
IGP: acronimo di Indicazione Geografica Protetta, è il marchio di origine
attribuito dall’Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una
determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche dipendono dall’origine
geografica. Secondo il Regolamento CE n. 510/06, art. 2 comma 1 b), è “il nome
di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
— come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
— del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a
tale origine geografica e
— la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica
delimitata.”
STG: acronimo di Specialità Tradizionale Garantita, STG è un marchio che
tutela a livello comunitario le produzioni agricole o alimentari tradizionali la cui
specificità, intesa come elemento o insieme di elementi che distinguono
nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi
appartenenti alla stessa categoria, è riconosciuta dalla Comunità come tradizionale,
sottintendono con ciò che tale riconoscimento può essere concesso solo laddove possa essere
attestato un uso del prodotto o alimento, sul mercato comunitario, da un periodo di tempo che
denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente
attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni. Questa certificazione, disciplinata dal
regolamento CE n. 509/2006, si rivolge pertanto a prodotti agricoli che abbiano una specificità, in
termini di metodo di produzione, piuttosto che di composizione, legata alla tradizione di una zona,
ma che non vengono necessariamente prodotti in tale zona.
BIO: la produzione biologica, disciplinata dal regolamento CE n. 834/2007
e smi, è un sistema globale di gestione sostenibile per l’agricoltura basato
sull’interazione tra l’adozione delle migliori pratiche colturali in termini di
impatto ambientale; l’impiego responsabile dell’energia e delle risorse
naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria; il mantenimento
di un alto livello di biodiversità; l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli
animali.
VINI
Discorso a parte va fatto per quanto riguarda i vini di qualità, che solo in tempi relativamente
recenti hanno visto l’iniziativa del legislatore comunitario di uniformarne i criteri di designazione
della tradizionalità, mutuando la logica già adottata per i prodotti agricoli e alimentari tradizionali,
prevedendo i 2 livelli qualitativi di protezione (disciplinati dal Reg. CE n. 491/09): Denominazioni
d’origine e Indicazioni Geografiche. Dove per “denominazione di origine”, si intende il nome di
una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un
vino, conforme ai seguenti requisiti:
i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un
particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.
Mentre per “indicazione geografica”, si intende l’indicazione che si riferisce a una regione, a un
luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un vino, conforme ai seguenti requisiti:
i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie
Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
Sugli scaffali, però, si trovano ancora menzioni quali DOC, DOCG, IGT, talvolta abbinate alla sigla
DOP o IGP, ad attestare, per il prodotto italiano, il legame fra la qualità/le caratteristiche del
prodotto e l’ambiente geografico di produzione. Concessione, questa, voluta dal legislatore
(prevista nel Reg. CE n. 607/09), per salvaguardare quelle menzioni tradizionali protette esistenti,
anteriormente al 1 maggio 2009, nei singoli Stati Membri per la designazione dei prodotti
vitivinicoli di qualità, nella consapevolezza dell’impatto che una loro completa commutazione
potesse avere sul mercato, stante la rilevanza che per il consumatore riveste il fattore “familiarità”
quale guida nei propri acquisti.
Ciò premesso, le menzioni tradizionali protette esistenti in Italia per designare le denominazioni di
origine di prodotti vitivinicoli (come tutelate dalla Comunità Europea) sono riconducibili alle
seguenti 2 sigle (disciplinate dal Decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010): Denominazioni di
Origine Controllata e Garantita (DOCG) e Denominazioni di Origine Controllata (DOC).
Dove la sigla DOCG è riservata ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o
tipologie di una DOC da almeno 10 anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le
caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che, nell’ultimo
biennio, abbiano mostrato la propria rilevanza per la sostenibilità economica della zona oggetto di
protezione (misurabile in termini di percentuale di soggetti che conducono vigneti che l’abbiano
rivendicata – 51% – ovvero di superficie totale dichiarata che risulti idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione). Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed
enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
Analogamente, i vini DOC possono conseguire il riconoscimento se provengono da zone già
riconosciute, anche con denominazione diversa, ad Indicazione Geografica Tipica (IGT –
menzione tradizionale italiana delle indicazioni geografiche, come tutelate dalla Comunità Europea,
anch’essa disciplinata dal Decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010) da almeno 5 anni e che siano
stati rivendicati nell’ultimo biennio da almeno il 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino
almeno il 35% della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere
una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente
rivendicata.
PAT e PRODUZIONE INTEGRATA
Vi sono infine altre diciture/sigle/marchi che possono contraddistinguere i prodotti agro-alimentari,
meno conosciuti, quali:
– PAT (Prodotti Alimentari Tradizionali), sigla italiana coniata per identificare quei prodotti
agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, ovvero praticate sul territorio interessato in maniera omogenea e secondo regole
tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni (decreto
ministeriale n. 350/1999);
– Produzione integrata, che identifica un sistema di produzione agricola che privilegia l’utilizzo
delle risorse e dei meccanismi di regolazione naturali in parziale sostituzione delle sostanze
chimiche, assicurando una agricoltura sostenibile. Sono valutati con particolare attenzione:
– un sistema produttivo che considera l’intera azienda come unità di base;
– il ruolo centrale degli agroecosistemi;
– un ciclo equilibrato degli elementi nutritivi.
Ne sono elementi essenziali la conservazione ed il miglioramento della fertilità dei suoli e della
biodiversità. In tale sistema, i metodi biologici, tecnici e chimici sono bilanciati attentamente
tenendo conto della protezione dell’ambiente, della convenienza economica e dei requisiti sociali
(UNI 11233:2009).

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